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Regione Marche, il presidente della Regione ha firmato l’ordinanza n.35, che, riprendendo le linee guida nazionali contenute nel Dpcm del 7 settembre 2020, stabilisce che sui mezzi adibiti a trasporto pubblico locale automobilistico, filoviario, funicolare, costiero e ferroviario regionale è consentito un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’80% del totale delle postazioni sedute e in piedi. 

È fatta salva nell’ordinanza regionale la possibilità di raggiungere un coefficiente di riempimento pari al 100% dei posti consentiti per i mezzi per cui non sono ammessi posti in piedi.

 

Regione Marche, le regole per il trasporto pubblico locale

L’ordinanza ribadisce che può essere svolta l’attività di controlleria dotando gli operatori di adeguati dpi e mantiene in vigore tutte le norme di contenimento del contagio, quali l’uso obbligatorio della mascherina, il distanziamento dalla postazione del conducente, l’utilizzo, ove possibile di porte differenti per l’ingresso e l’uscita dal mezzo. 
 
Per i servizi taxi e NCC fino a massimo nove posti, l’ordinanza mantiene in vigore tutte le norme già previste: i passeggeri dovranno prioritariamente occupare tutti i posti delle file posteriori, con l’obbligo della mascherina di comunità comunque per tutti i passeggeri e la sanificazione delle mani con gel igienizzanti prima della salita a bordo. 
 
Si mantiene, infine, per le persone non conviventi, la possibilità di viaggiare assieme, a bordo di veicoli ad uso privato, occupando tutti i posti per i quali il veicolo è omologato, con obbligo per tutti di indossare mascherine di protezione.
 
L’ordinanza entra in vigore a partire dal 14 settembre 2020.

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