Articolo
Testo articolo principale

Coronavirus, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato ieri, 22 marzo 2020, il nuovo dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Il decreto 22 marzo, che fissa ulteriori misure restrittive, è stato stilato dopo aver considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale.

Le disposizioni del decreto producono effetto dal 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020; si applicano, cumulativamente, a quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 e a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

Leggi anche: Coronavirus Marche, nuova struttura per terapia intensiva. Oggi Bertolaso nelle Marche.

Coronavirus, le misure del 22 marzo

L’articolo 1 del decreto prevede misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.

  • Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 (riportato di seguito); le attività produttive sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Resteranno in funzione, sostanzialmente, le aziende collegate alle filiere alimentare, dei trasporti, del settore sanitario o biomedicale;
  •  è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute;
  • restano consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività aperte, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
  • resta ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
  • è consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa e le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Leggi qui il testo del decreto

Di seguito, i codici ateco delle attività produttive che possono proseguire:

 

 

Leggi anche: Emergenza Coronavirus, Cna Ascoli: quali sono le attività che possono restare operative.

TAG: , ,