L’art. 1 della legge 25 febbraio 1992 n. 210 stabilisce che chiunque, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, abbia riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato. Questo vale anche per i danni procurati dalla somministrazione di vaccino antinfluenzale: lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26615/2023 pubblicata il 14 settembre 2023.
Vaccino antinfluenzale: i fatti
Un uomo a cui era stato somministrato il vaccino antinfluenzale era stato colpito da una encefalomielite di forma grave ed era deceduto. La Corte d’Appello, nel giudizio promosso dai familiari, aveva negato l’indennizzo richiesto. Diniego motivato sostenendo che la somministrazione del vaccino antinfluenzale non era paragonabile a quella del vaccino antipolio. Nè a quella del vaccino trivalente.
Vaccino antinfluenzale: la pronuncia della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, invece, ha ribaltato tale interpretazione affermando che il danno da vaccino antinfluenzale va indennizzato sulla base del principio di solidarietà. E questo anche nel caso in cui la persona a cui è stato somministrato non rientri nella categoria dei cd. soggetti fragili. In sostanza, ha chiarito che è illegittimo negare l’indennizzo in caso di patologie irreversibili causate da vaccinazioni raccomandate anche se vengano somministrate per decisione volontaria. E ha condannato il Ministero della Salute, per conto dello Stato, a erogare un assegno una tantum ai familiari dell’uomo deceduto.
Nella pronuncia la Corte di Cassazione ha richiamato una pronuncia della Corte Costituzionale.
Vaccino antinfluenzale: la pronuncia della Corte Costituzionale
La sentenza della Corte Costituzionale richiamata dalla Cassazione è la n. 268/17. La sentenza dichiara “l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale”.
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