Se il titolare del pubblico esercizio non impedisce gli schiamazzi notturni dei clienti all’esterno del suo locale rischia grosso: anche una condanna penale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione.
Schiamazzi notturni: risponde il titolare del bar
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del gestore di un pubblico esercizio condannato per il reato ex art. 659 del codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone). Il disturbo per cui l’uomo è stato condannato era causato dai clienti del suo bar che sostavano davanti al locale. Lasciandosi andare ai cd. schiamazzi notturni.
Nella sentenza, il Giudice di legittimità motiva così la decisione. “La qualità di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall’ordinamento come l’attuazione dello ‘ius excludendi’ e il ricorso all’Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica”.
Per addebitare al titolare del locale la responsabilità del disturbo arrecato dai clienti, insomma, è necessario che tale disturbo derivi dal mancato esercizio del controllo. E infatti, ancora dalla motivazione della sentenza della Corte di Cassazione. “Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne”.
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