Edilizia e disciplina nel cratere sismico. Pubblicato un approfondimento che affronta il tema relativo alle modalità operative ed al calcolo del contributo degli edifici e delle unità immobiliari pertinenziali ubicate all’interno di aggregati edilizi.
Edilizia, il trattamento delle pertinenze negli aggregati
Il Commissario Ricostruzione Sisma Centro Italia 2016 ha pubblicato un nuovo documento. Un indirizzo per l’applicazione da parte delle strutture degli Uffici speciali regionali delle modalità di calcolo del contributo. Allo stesso tempo anche della disciplina dei consorzi in presenza di aggregati edilizi. Il documento si pone l’obiettivo di assicurare l’adozione di procedure omogenee per l’intero cratere.
Tali indirizzi sono diretta conseguenza di valutazioni conseguenti all’introduzione di norme e circolari che si sono susseguite nel tempo. Circolari anche in materia fiscale, connessa ai benefici edilizi previsti per determinate tipologie di ristrutturazioni. Circolari che pertanto rendono necessaria una composizione sistematica delle modalità applicative della normativa sul sisma. Al riguardo, lo stesso documento pubblicato è stato oggetto di confronto con gli Uffici speciali della ricostruzione regionali.
Le pertinenze
Si considera pertinenza interna, l’unità immobiliare che è situata all’interno di un altro condominio di cui non fa parte l’unità collegata dal vincolo di pertinenzialità. Da tale definizione ne consegue che alla stessa non si applica il limite relativo al 70% della superficie utile dell’dell’unità immobiliare principale ai fini del calcolo del contributo.
Altrettanto deve dirsi per quanto riguarda l’ammissibilità a contributo al 100% della pertinenza interna anche in presenza di un edificio principale non danneggiato. Non sono ammissibili a contributo, ancorché danneggiate, le sole pertinenze esterne all’edificio composto da abitazioni agibili. Nelle ipotesi di pertinenze interne, non trova applicazione né l’attribuzione del medesimo costo parametrico dell’edificio che contiene l’abitazione collegata dal vincolo di pertinenzialità.
Aggregato
“Per aggregato edilizio si intende un insieme di almeno tre edifici strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un’azione sismica”. La pertinenza andrà ad essere conteggiata nel numero delle unità strutturali minime e necessarie ai fini della costituzione dell’aggregato e dell’applicazione degli incrementi e delle maggiorazioni di cui al comma 1 dell’articolo 15 dell’ordinanza 19.