Circa 51mila cittadini italiani domenica 12 giugno 2022 saranno chiamati al voto: dovranno esprimersi su cinque referendum popolari abrogativi ai sensi dell’art. 75 della Costituzione. Tutti e cinque i referendum sono stati dichiarati ammissibili con altrettante sentenze della Corte Costituzionale. E tutti e cinque riguardano la giustizia.
Referendum popolare abrogativo: quesito n. 3
Il referendum popolare con il quesito numero 3 chiede ai cittadini di dichiarare se vogliono o meno abrogare le norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.
Testo del quesito
Il testo completo del quesito n. 3 è di una lunghezza spropositata, lo riportiamo per completezza di informazione.
“Volete voi che siano abrogati: l'”Ordinamento giudiziario” approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura”; la legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se e’ idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonche’ per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art.2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n.111 e dall’art.3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; e art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e’ consentito all’interno dello stesso distretto, ne’ all’interno di altri distretti della stessa regione, ne’ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado puo’ avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’art. 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?”
Contenuto del quesito
Nel nostro Paese i magistrati possono passare dal ruolo requirente a quello giudicante e viceversa. E possono farlo anche più volte nel corso della loro carriera professionale. Detto per inciso: il ruolo requirente è quello svolto dai pubblici ministeri, cioè dai magistrati che si occupano delle indagini coordinando il lavoro delle forze dell’ordine e svolgono il ruolo dell’accusa in sede processuale. Il ruolo giudicante, invece, è quello svolto dai giudici, cioè dai magistrati che valutano le prove e il contraddittorio fra accusa e difesa ed emettono le sentenze.
Sintetizzando molto, anzi: moltissimo, il quesito, potremmo riformularlo così. “Volete abrogare la norma che oggi consente a un magistrato di passare dal ruolo di giudice a quello di pubblico ministero e viceversa?”
Nel caso nella consultazione referendaria vinca il SI’, ogni magistrato dovrà decidere, all’inizio della sua carriera, se svolgere il ruolo di giudice o quello di pubblico ministero. E lo farà una volta per tutte, perchè rimarrà giudice o pubblico ministero fino alla pensione.
Nel caso nella consultazione referendaria vinca il NO, i magistrati potranno continuare a cambiare ruolo passando da quello inquirente a quello giudicante e viceversa. Questo, come dicevamo, anche per più volte nel corso della loro carriera professionale.
Disposizioni generali
Quando si vota
La consultazione elettorale si svolgerà nella sola giornata di domenica 12 giugno 2022. I seggi rimarranno aperti dalle ore dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Dopo la chiusura dei seggi e dopo aver completato le operazioni di riscontro dei votanti, si procederà allo scrutinio delle schede votate.
Cosa portare
Gli elettori dovranno presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale e documento di identificazione personale rilasciato dalla Pubblica Amministrazione. Il documento deve essere corredato di fotografia.
Come si vota
All’elettore verranno consegnate cinque schede di cinque colori diversi: una scheda per ciascun quesito referendario. In particolare, i colori delle schede sono i seguenti:
- Rosso: Referendum n. 1
- Arancio: Referendum n. 2
- Giallo: Referendum n. 3
- Grigio: Referendum n. 4
- Verde: Referendum n. 5
Il voto si esprime tracciando con la matita copiativa un segno sul riquadro corrispondente alla risposta prescelta (SI’ o NO). Il segno sulla scritta SI’ manifesta la volontà di abrogare le norme sottoposte a referendum, quello sulla scritta NO la volontà di mantenerle in vigore.
L’elettore può anche decidere di non ritirare tutte le schede, di conseguenza voterà solo quella/e ritirata/e.
Dopo aver espresso il voto, deve personalmente ripiegare le schede secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e provvedere ad inserirle direttamente nelle corrispondenti urne.
Validità del referendum abrogativo: il quorum
Affinchè sia valido, il referendum deve raggiungere il quorum, cioè la partecipazione alla consultazione di almeno il 50%+1 degli aventi diritto al voto. Affinchè produca l’effetto per cui è stato richiesto, cioè l’abrogazione delle norme contenute dei quesiti, il SI’ si deve raggiungere la maggioranza dei voti espressi, cioè il 50%+1. In caso contrario restano in vigore le leggi attuali.
Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Ministero dell’Interno.
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