Regione Marche, il presidente della giunta regionale ha firmato i decreti n. 144, 145, 146 e 148 con i quali, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza relative alla limitazione del contagio da Covid-19, sono consentite una serie di attività riguardanti i settori dell’artigianato, della toelettatura animale, raccolta funghi e asparagi, manutenzione dei camper e spostamento con motocicli.
L’ordinanza 146, in particolare, fissa l’orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato è consentito dalle ore 7 alle ore 21.
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Regione Marche, le attività consentite
La Regione Marche rende noto che è consentita:
- l’attività di tutte le imprese artigiane iscritte all’albo, che lavorano in modalità non aperta al pubblico. L’attività è consentita per le imprese che non si avvalgono di dipendenti ma nelle quali il lavoro viene svolto esclusivamente dal titolare, dai collaboratori familiari o soci partecipanti al lavoro. L’attività deve essere svolta con la presenza all’interno del laboratorio di una sola persona (titolare, collaboratore familiare, o socio partecipante). La presenza di più di una persona è consentita solo nel caso di convivente. E’ ammessa l’attività previa sanificazione dei locali e, nel caso in cui nello stesso laboratorio l’attività sia svolta da più persone come sopra descritta si dovrà rispettare il distanziamento sociale dei posti di lavoro e si dovrà fare uso delle mascherine e dei guanti. La sanificazione dovrà avvenire con cadenza giornaliera. La consegna delle forniture e la consegna dei prodotti dovrà avvenire, previo appuntamento, assicurandosi che il tempo di permanenza sia quello strettamente necessario alla consegna della merce e dei documenti di trasporto;
- gli spostamenti con motocicli, all’interno del territorio regionale, con due persone a bordo, purché conviventi;
- la raccolta di funghi e di asparagi selvatici (a titolo esemplificativo e non esaustivo) nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone;
- la manutenzione dei camper.
Si ricorda che, invece, rimane esclusa ogni attività ludico ricreativa tra cui, ad esempio, picnic, barbecue etc e che il territorio della Repubblica di San Marino, ai fini della disciplina degli spostamenti individuali, va assimilato a quello della Regione Marche per gli spostamenti in ambito regionale (Leggi l’ordinanza).
I servizi di cura degli animali
La Regione ha specificato che l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia è consentita, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale; più in generale, sono consentiti i servizi di cura degli animali da compagnia con codice Ateco 96.09.04 (presa in pensione, tolettatura, addestramento, custodia).
L’attività di allenamento e di addestramento dei cani compresi quelli di guida per i non vedenti e di salvamento è consentita esclusivamente nei centri specializzati e nelle aree previste ed autorizzate allo scopo, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente. L’attività dovrà essere svolta singolarmente, unitamente ai cani da addestrare, secondo una turnazione di utilizzo delle zone di addestramento e allenamento cani e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus Covid-19.
È, infine, consentito l’accesso ai canili e gattili nel territorio regionale ai fini dell’adozione, previo appuntamento, in presenza di una sola persona, con rispetto del distanziamento sociale e della normativa.
L’asporto di sole bevande
Con il decreto n. 148 del 9 maggio 2020, il presidente della Regione Marche ha stabilito che è consentita la vendita anche di sole bevande da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività agrituristiche, e da parte delle attività artigianali come rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato e/o interdetto l’accesso.
La vendita per asporto sarà effettuata esclusivamente previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di contenimento del contagio. E’ consentito anche l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo.
Resta vietata ogni forma di consumo sul posto.
CONSULTA IL DECRETO 144
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CONSULTA IL DECRETO 146
CONSULTA IL DECRETO 148
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