Sono state pubblicate le Faq Fase 2 al DPCM del 26 Aprile che entrerà in vigore domani 4 Maggio per dare più chiarezza e delucidazioni in merito agli spostamenti anche fuori dalle Regioni, alla definizione di “congiunti” che ha destato non poche polemiche e dubbi e a tutte quelle categorie di attività commerciali che svolgono il servizio d’asporto e a domicilio.
Ecco tutte le risposte da parte del Governo.
Fase 2, le FAQ del Governo
Sono state pubblicate le Faq in merito alla Fase 2 con cui il Governo da qualche chiarimento in merito alle novità previste dal DPCM e chiarisce i dubbi relativi alle diverse questioni che riguardano gli spostamenti, chi sono effettivamente i congiunti e tutte quelle attività che si possono e non si possono fare.
Uno dei chiarimenti principali, inoltre, riguarda l’autocertificazione che non servirà più in specifici casi.
Autocertificazione, quando non serve
Il governo, sempre nelle FAQ, chiarisce che “la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata”.
Spostamenti
Si può uscire di casa solamente per andare a lavoro, per motivi di salute, per fare la spesa o andare in farmacia e per i beni di prima necessità, per far visita esclusivamente ai propri congiunti e per svolgere attività motoria.
E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio.
Devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.
Gli spostamenti sono vietati per tutti coloro che presentano sintomi da infezione respiratoria e febbre. Questi devono rimanere nel proprio domicilio e limitare al massimo i contatti.
Passeggiate
Sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti.
Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.
Parchi e ville comunali
E’ consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo DPCM, restano chiuse.
Cimiteri
E’ consentito l’accesso al cimitero sempre rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro e il divieto di assembramento.
Attività motoria e sportiva
L’attività sportiva all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.
È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno 2 metri, se si tratta di attività sportiva, e di 1 metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.
E’ possibile inoltre, spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.
Spostamenti in bicicletta: l’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto.
Gli spostamenti fuori Regione
E’ possibile muoversi da una regione all’altra esclusivamente per i seguenti motivi:
- o comprovate esigenze lavorative,
- o assoluta urgenza ,
- o motivi di salute,
- o per fare rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza.
In questo caso non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati. Una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.
Per gli spostamenti da e per l’estero, è possibile consultare questo sito.
Chi sono i congiunti
Nella categoria dei “congiunti” cui fa riferimento il DPCM sono compresi: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
Attività commerciali e negozi
Le regole riguardanti gli esercizi commerciali sono indicate all’allegato 5 del Dpcm 26 aprile 2020;tra queste c’è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura.
È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.
Consegne a domicilio
è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio, lo stesso esercente o una piattaforma, deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. È consentita anche la vendita di ogni genere merceologico, se effettuata per mezzo di distributori automatici.
Il servizio d’asporto
E’ consentito ma mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.
Centri commerciali, supermercati e mercati
I supermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli.
In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.
Bar e ristoranti
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono sospese, fatta tuttavia eccezione per gli esercizi che effettuano la consegna a domicilio o il servizio da asporto.
La stessa regola vale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono parimenti vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.
Concessionarie
Dal 4 maggio, le attività con il codice ateco 45 e le relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al “Commercio di autoveicoli” possono riaprire. E’ quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione.
Vendita online
L’attività di commercio di qualsiasi prodotto può essere effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, nonché dell’inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell’attività.
Attività produttive
Dal 4 maggio 2020 riprendono diverse attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso delle relative filiere. Sono comprese quelle quelle relative al
- settore del tessile, della moda, dell’auto, dell’industria estrattiva, della fabbricazione di mobili,
- sono consentite le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di opere d’arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici,
- quelle che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane,
- le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio,
- colf, badanti e baby sitter.
Cantieri
Rimangono aperti:
- le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali,
- le attività di costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie
- le attività di costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni,
- le attività di costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari.
Agricoltura e pesca
Sono consentiti le varie attività agricole come per esempio, la coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo. Per quanto riguarda i tagli boschivi, possono proseguire solo se la Regione o Provincia autonoma competente ha prorogato con proprio atto i termini per la stagione di taglio. Resta fermata la possibilità di avvalersi di professionisti nel rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni per la prevenzione del contagio.
Università
Potranno essere svolte le sessioni d’esame e le sedute di laurea in presenza, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione.
Nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, si potrà ricorrere alle modalità a distanza.
Per quanto riguarda le attività pratiche nel campo della ricerca e della formazione superiore (tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni) potranno essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione. In caso contrario, si potrà ricorrere, ove possibile, alle modalità a distanza.
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