Decreto 10 aprile, il presidente della giunta regionale Luca Ceriscioli ha firmato il decreto n. 99 del 16/04/2020 che contiene gli indirizzi, i chiarimenti e le disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche, relativamente alle previsioni del DPCM 10 aprile 2020.
“Questo decreto contiene linee guida molto importanti, che ci consentono di rendere chiara la portata della norma. L’idea di fondo è quella di prepararci alla ripartenza. Per la prima volta, infatti, si concede la possibilità di una azione preparatoria e propedeutica alla riapertura alle aziende che non sono nell’elenco di quelle che possono immediatamente ripartire o nella loro filiera. Ringrazio le Prefetture, che sono attori fondamentali di questo processo e che hanno lavorato e collaborato con noi per la stesura di questo documento”, afferma Ceriscioli.
Tutte le attività dovranno essere comunicate al Prefetto e dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni attualmente in vigore in relazione all’emergenza epidemiologica, con particolare riguardo ai contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
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Decreto 10 aprile, le attività stagionali
Il decreto prevede che, previa comunicazione al Prefetto, sono ammesse:
- le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l’apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici, a patto che si svolgano all’interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici e che l’area di cantiere sia segnalata e recintata per impedire l’accesso ad estranei;
- le opere minori di cui al D.P.R. 380/2001 funzionali alla manutenzione delle attività economiche sospese, cioè “attività edilizia libera per piccoli interventi” (art. 6 del D.P.R. 38/01/2001), le opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA (art. 6bis del D.P.R. 38012001) e le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio;
- le attività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche relative al rischio idrogeologico, finalizzate al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e, più in generale, alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitati dall’azione del mare;
- le attività di manutenzione e propedeutiche alla consegna dei mezzi navali da diporto già allestiti da parte dei cantieri navali ed il loro spostamento dal cantiere all’ormeggio, previa comunicazione al Prefetto ed alla Autorità Marittima competente ed ottenuto l’assenso delle parti sociali.
Decreto 10 aprile, le attività di cura del paesaggio
Il D.P.C.M. 10 aprile 2020 ha inoltre inserito tra i codici ATECO consentiti il codice 81.3 “Cura e manutenzione del paesaggio“, con esclusione delle attività di realizzazione, e consentendo pertanto la manutenzione del verde pubblico e privato:
- cura e manutenzione di parchi e giardini per: abitazioni private e pubbliche, edifici pubblici e privati (scuole, ospedali, edifici amministrativi, chiese eccetera), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri eccetera), aree verdi per vie di comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici industriali e commerciali;
- cura e manutenzione di aree verdi per: edifici (giardini pensili, verde per facciate, giardini interni eccetera), campi sportivi (campi di calcio, campi da golf eccetera), campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e correnti (bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi d’acqua, sistemi di scolo);
- taglio del bosco per legna da ardere, coltivazione di piccoli appezzamenti (poderi, orti, vigneti) o la conduzione di piccoli allevamenti di animali da cortile finalizzati al sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali, purché svolte con modalità tali da evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
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