Smart Working, quello che molti di noi stanno svolgendo in questo momento a causa dell’emergenza epidemiologica può essere considerato una sorta di lavoro domestico, più che lavoro agile vero e proprio, al quale le aziende si sono viste costrette pur di non interrompere la loro attività e garantire la sicurezza dei lavoratori.
Il lavoro agile, infatti, è regolamentato da uno specifico quadro normativo, ha delle peculiari modalità di attuazione, prevede obblighi sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro ed ha una precisa finalità: modernizzare l’organizzazione delle attività lavorative e permettere di conciliarle con la vita sociale.
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Smart Working, la legge che lo disciplina
Il lavoro agile concede ai lavoratori autonomia e flessibilità, nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare per svolgere le attività. Dal canto suo, l’azienda o il datore del lavoro ha come obiettivo la maggiore responsabilizzazione dei lavoratori sui compiti da portare avanti e sugli obiettivi da raggiungere. Lo scopo è quindi di innalzare il tenore di vita del lavoratore, permettendogli di conciliare attività produttiva e interazione sociale/familiare, grazie ad una maggiore autonomia ed efficienza personale.
In Italia c’è una legge che disciplina il lavoro agile, del 22 maggio 2017 (n°81), in vigore da giugno 2017. Qui il lavoro agile viene definito una modalità di lavoro subordinato “stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.
Smart working, gli obblighi per lavoratore e datore di lavoro
La legge 81/2017 rimette all’accordo individuale tra le parti le condizioni e le specifiche modalità della prestazione lavorativa e professionale, fermo restando che “il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.
L’accordo di lavoro agile, per essere legale, deve essere stipulato in forma scritta: “L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. In caso di accordo lavorativo a tempo indeterminato, il recesso della modalità lavorativa agile deve avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni.
In particolare, il datore di lavoro ha alcuni obblighi: deve comunque garantire la sicurezza e la salute del lavoratore agile, per cui è tenuto a produrre un documento di valutazione dei rischi che tenga conto delle attività prestate al di fuori dei locali aziendali, deve redigere per iscritto l’informativa in chiaro ed esauriente e rispettare alcuni obblighi, ad esempio fornire i dispositivi di protezione individuale. Il lavoratore, dal canto suo, deve essere collaborativo e cooperare con il datore di lavoro per ridurre i rischi della sua attività al minimo.
Infine, il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello normalmente applicato.