Post sisma, il commissario straordinario alla ricostruzione del Centro Italia Giovanni Legnini, dopo il suo insediamento a fine febbraio, ha approvato le prime ordinanze.
Si tratta di due ordinanze volte, la prima, a disciplinare il pagamento degli anticipi ai professionisti, la seconda a modificare alcuni provvedimenti già in atto in modo da accogliere le ultime innovazioni legislative. Tra le novità principali, oltre all’anticipo del 50% a tecnici e professionisti, l’ammissione a contributo anche delle tasse comunali per l’occupazione di suolo pubblico per i cantieri e la semplificazione delle domande di contributo per abitazioni in comproprietà.
“Un intervento di manutenzione necessario ma complesso e che rafforza ancor più il nostro impegno ad arrivare in tempi brevi alla redazione di un testo unico delle ordinanze sulla ricostruzione”, ha spiegato Legnini.
Post sisma, l’ordinanza 94
Nello specifico, l’ordinanza 94 sugli anticipi applica una norma di legge di un anno e mezzo fa, che finora era rimasta inosservata. Tale norma prevede il pagamento del 50% degli onorari ai professionisti e ai tecnici impegnati nella predisposizione dei progetti di ricostruzione al momento della loro presentazione agli uffici preposti, dando priorità alle domande già presentate.
Il pagamento avverrà su istanza degli interessati, e in linea teorica riguarderebbe circa 7 mila pratiche per il contributo alla ricostruzione (presentate ma non ancora arrivate alla fine dell’istruttoria) e tutte quelle future. L’ordinanza disciplina anche le modalità per il recupero al momento della concessione del contributo, prevedendo il trasferimento immediato e in soluzione unica delle risorse necessarie per i pagamenti.
Post sisma, l’ordinanza 95 Omnibus
Il secondo provvedimento (Ordinanza 95 Omnibus), invece, apporta modifiche ai testi di 8 precedenti ordinanze, aggiornandole alle novità previste dalle norme che, nel tempo, si sono succedute. Tale ordinanza prevede in primis l’ammissione a contributo anche per le spese relative alle imposte comunali di occupazione del suolo pubblico, per l’installazione di cantieri, e regola la cessione degli immobili danneggiati aventi diritto al contributo pubblico per la ricostruzione.
Vengono, inoltre, recepite altre norme approvate in Parlamento a favore dei proprietari, disciplinanti la ricostruzione delle abitazioni con murature spesse, che devono rispettare le forme originali; sancisce, poi, che le somme di denaro necessarie ai Comuni per gli espropri dei terreni destinati alla delocalizzazione degli immobili vengano messe a disposizione prima della pianificazione delle opere di urbanizzazione, per la quale è previsto un anticipo delle spese.
L’ordinanza entra anche nel merito di un’altra questione: chiarisce la valutazione dei danni per le abitazioni che, oltre al terremoto del 2016, hanno subito anche quelli del 2009 e del 1997/98, stabilendo che, ai fini dell’ammissibilità del contributo, la data da prendere in considerazione è quella dell’evento sismico che ha causato il primo danneggiamento, ed estende al 31 dicembre 2020 i termini per la presentazione di domande per la delocalizzazione definitiva delle strutture agricole e zootecniche. Sono, infine, state semplificate le procedure per la domanda di contributo per le abitazioni danneggiate possedute da più di un proprietario: può presentarla anche uno solo dei comproprietari, certificando di aver avvertito gli altri e di non aver registrato opposizioni.
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