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Coronavirus, #iorestoacasa: cosa posso fare? Tutte le regole

Corinavirus Marche, il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli ha firmato oggi pomeriggio l’ordinanza n. 9 riguardante una ulteriore razionalizzazione dei servizi ferroviari ricompresi nel perimetro del contratto di servizio ferroviario della Regione Marche.

A partire dalle h.00:00 del 19 marzo 2020 e sino alle ore 24:00 del 3 aprile 2020, sull’intero territorio regionale saranno assicurati, lungo le varie direttrici, servizi per consentire gli spostamenti così come disciplinati e previsti dai DD.PP.CC.MM. 9 marzo 2020 ed 11 marzo 2020.

I servizi che continueranno ad essere svolti nel periodo, suddivisi per tratta, saranno i seguenti:

Clicca qui per consultare l’elenco dei treni cancellati.

Servizio in aggiornamento.

La chiusura dei negozi: le attività sospese

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio 
  • Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
  • Sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali compresi;
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
  • Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona;

Nel Dpcm è specificato, poi, che il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari al fine di contenere l’emergenza coronavirus, assicurando solo i servizi minimi essenziali.

Riguardo le attività produttive e professionali si raccomanda il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile, qualora possibile, e l’incentivo all’utilizzo di ferie e congedi retribuiti; rimane l’obbligo, qualora non sia possibile attuare forma di smart working, di assumere di protocolli di sicurezza anti-contagio, nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro e nell’adozione, se necessario, di strumenti di protezione individuali.

Le attività commerciali consentite

Nell’allegato 1 del nuovo Dpcm sono indicate le attività commerciali la cui apertura è consentita, sempre nel rispetto massimo delle norme igieniche e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro:

  • Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; commercio al dettaglio in esercizi specializzati di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (codice ATECO: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.2);
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico e di articoli per l’illuminazione;
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, di profumeria, per la toletta e per l’igiene personale, di saponi, detersivi e affini;
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste, periodici, edicole, tabaccai;
  • Farmacie, parafarmacie e commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, articoli medicali e ortopedici;
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e riscaldamento;
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet o televisione, corrispondenza, radio, telefono e per mezzo di distributori automatici;
  • Servizi bancari e finanziari;
  • La consegna a domicilio è consentita e restano aperti mense, esercizi di catering continuativo su base contrattuale ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio situate lungo la rete stradale e autostradale, all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri ed ospedaliere;
  • Le sole attività di servizi alla persona consentite sono quelle di lavanderia, tintoria e servizi di pompe funebri e attività connesse.

Coronavirus Marche, ordinanze n.5 e n.6

Con l’ordinanza numero 5 si chiede alle persone di evitare ogni spostamento, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, così come previsto dall’art. 1 comma 1 del DPCM 8 marzo 2020. (Clicca qui per leggere l’ordinanza)

L’ordinanza numero 6 specifica che le persone provenienti dalla provincia di Pesaro Urbino che prima dell’emanazione del DPCM 8 marzo 2020 si sono spostate verso le altre province marchigiane hanno l’obbligo di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente, di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, di osservare il divieto di spostamenti e viaggi, di rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza e, in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente. (Clicca qui per leggere l’ordinanza n.6)

Coronavirus, ordinanza n. 4 Regione Marche

Emessa l’ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020 che contiene misure urgenti in materia di contenimento e gestione emergenza epidemiologica covid-19.

È stata pubblicata questa mattina l’ordinanza n. 4 del Presidente della Regione Marche, illustrata nel corso della cabina di regia che si è tenuta ieri pomeriggio.

L’ordinanza prevede che tutte le persone provenienti dalle zone di contagio previste nel Dpcm 8 marzo 2020, che hanno fatto ingresso nella regione Marche a partire dal 7 marzo 2020, escluse quelle di cui all’art. 1 lettera a) del Dpcm 8 marzo 2020 (spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute), devono comunicare il loro ingresso al medico di medicina generale o all’operatore di sanità pubblica del servizio territorialmente competente.

L’ordinanza prevede, per gli stessi soggetti, l’osservanza della misura della permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario, da mantenere per 14 giorni.

Inoltre, al fine di evitare in maniera più efficace il rischio di contagio per la popolazione anziana, per le persone disabili e per quelle con problemi di salute mentale è obbligatoria, a partire dal’11 marzo e fino al 3 aprile, la sospensione dell’attività dei rispettivi centri semi residenziali e diurni su tutto il territorio regionale, incentivando, dove possibile, percorsi di domiciliarità e servizi di prossimità.

Clicca qui per leggere l’ordinanza n.4

Clicca qui per leggere la circolare esplicativa dell’ordinanza n.4 

Vediamo di seguito i chiarimenti contenuti nell’ultima circolare esplicativa della Regione dell’11 marzo.

Evitare gli spostamenti

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus si chiede alle persone di evitare ogni spostamento, salvo quelli motivati per:

  • Esigenze lavorative;
  • situazioni di necessità adeguatamente comprovate;
  • motivi di salute.

Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono previste limitazioni per il transito delle merci né per la circolazione di corrieri.

Rispetto della quarantena

Le persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore ai 37,5° non devono lasciare il proprio domicilio, limitare al minimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.

Per le persone sottoposte a quarantena o positive al virus è fatto divieto assoluto di lasciare la propria abitazione.

Scuole di ogni ordine e grado sospese

Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, comprese le Università, le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, i master, tutti i corsi professionali e le università della terza età. 

Possono essere svolte attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per medici in formazione specialistica, dei corsi di formazione in medicina generale e delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

Persone anziane e soggetti fragili

I Comuni tramite la Protezione Civile e le associazioni di volontariato si faranno carico della fornitura di servizi a domicilio per la distribuzione di medicinali ed alimenti alle fasce di popolazione fragili e agli anziani.

In più, fino al 3 aprile, è sospesa l’attività dei centri semiresidenziali e diurni per anziani e disabili fisici e mentali.

Chiusura luoghi della cultura e sospensione manifestazioni

Sono sospese le attività nei cinema, nei teatri, nei pub, nelle scuole di ballo, nelle sale giochi, sale scommesse, sale bingo, nelle discoteche e nei locali simili, così come tutte le manifestazioni organizzate (a carattere ludico, culturale, sportivo, religioso, fieristico) e gli eventi in luoghi pubblici o privati.

Musei, biblioteche, archivi ed aree archeologiche sono chiusi.

Sospesi eventi sportivi

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere e termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli di assistenza), centri culturali, sociali e ricreativi; chiusi gli impianti sciistici. Lo sport e le attività motorie all’aria aperta sono ammesse a patto che sia possibile il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.

Sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi sia pubblici sia privati. Le competizioni e gli allenamenti degli atleti professionisti (quelli che a giochi olimpici o manifestazioni nazionali/internazionali) possono svolgersi a porte chiuse all’interno di impianti sportivi o all’aperto in assenza di pubblico.

Aperti i luoghi di culto ma sospese le cerimonie 

I luoghi di culto possono essere aperti, rispettando la distanza di sicurezza di 1 metro ed evitando assembramenti di persone.

Le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri, sono sospese.

Ferie e congedo

La Regione raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di consigliare ai propri dipendenti la fruizione dei periodi di congedo ordinario e delle ferie, incentivando, qualora possibile, lo smart working. Per lo svolgimento di riunioni, si raccomanda l’adozione di modalità di collegamento da remoto.

Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico e di tutti coloro la cui prestazione sia necessaria a gestire le attività richieste dalle unità di crisi a livello regionale.

Sospesi concorsi ed esami

Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, ad eccezione di quelle di selezione del personale sanitario, degli esami di stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. 

Sono sospesi gli esami finalizzati al rilascio della patente di guida. Prevista una proroga a favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove in ragione di tale sospensione.

Clicca qui per leggere la circolare esplicativa.

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