Siamo quasi vicini alla versione definitiva del Decreto Genova e le ultime modifiche proposte si concentrano sulla sanatoria dei piccoli abusi edilizi nelle case da ricostruire con i soldi pubblici, sulla ridefinizione del ruolo dei Governatori regionali in favore di quello del Commissario e sull’anticipo del 50% dei compensi ai professionisti quando presentano i progetti. Il testo deve ancora passare all’esame del Senato, ma non dovrebbe subire altre modifiche sostanziali.
Decreto Genova, le novità più importanti
In attesa di affrontare anche la questione delle proroghe dei contratti per i dipendenti comunali e degli Usr, in scadenza alla fine di questo 2018, che dovrebbe essere inserita nella Legge di Bilancio, resta ancora in stand-by la scadenza per presentare i progetti per la ricostruzione delle case con i danni pesanti, ancora fissata per il 31 ottobre.
Tra le modifiche già in essere, invece, c’è la sanatoria per i piccoli abusi edilizi, proposta da Patrizia Terzoni (M5S) e Tullio Patassini (Lega), che renderà più semplice il via libera alla ricostruzione, anche senza passare attraverso la doppia conformità e con una sanzione ridotta.
Per le difformità edilizie sugli edifici privati realizzati prima del terremoto, “il proprietario dell’immobile, pur se diverso dal responsabile dell’abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4, e 93 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell’immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. È fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della sanzione … il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro”. “L’inizio dei lavori – si aggiunge – è comunque subordinato al rilascio dell’autorizzazione statica o sismica, ove richiesta”.
Confermato il ruolo consultivo dei Governatori regionali in favore di quello del Commissario della Ricostruzione. Se fino a oggi le Ordinanze sono state emanate “previa intesa” con i Governatori, d’ora in avanti saranno soltanto “sentiti”, cioè informati.
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Anticipo del 50% ai professionisti, stalle e università
Un’altra novità importante è l’anticipo del 50% dei compensi dovuti ai professionisti al momento della presentazione dei progetti.
“Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente decreto, un’anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L’importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell’intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori”.
Altre due piccole modifiche, una per gli agricoltori e gli allevatori per chiedere alla Regione la possibilità di autorizzare come permanenti le stalle temporanee allestite in emergenza e l’altra autorizza le Università a intervenire direttamente, alla stregua delle diocesi, per lavori di importo non elevato.