Articolo
Testo articolo principale

Con l’approvazione in Senato lo scorso 7 agosto 2018 del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87 noto come Decreto Dignità, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto la legge n. 96 del 9 agosto 2018 della relativa conversione in legge di disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Tra gli aspetti contenuti nell’ormai noto Decreto Dignità, ora legge, ci sono chiari provvedimenti in materia di contratti di lavoro a termine. Regole che prenderanno il via dal primo novembre 2018. Fino al 31 ottobre sarà attuato un periodo transitorio.

Contratti a termine, cosa cambia

In generale i contratti a termine dovranno avere durata massima di 12 mesi, ma potranno arrivare a 24 mesi in caso di particolari condizioni temporanee e oggettive come per esempio la sostituzione temporanea di un altro lavoratore o l’incremento temporaneo di lavoro. 

Inoltre si riduce da 5 a 4 il numero massimo di proroghe possibili per il contratto a tempo determinato che al datore di lavoro comportano un aggravio contributivo dello 0,5% fatta eccezione per colf e badanti. Ogni contratto di rinnovo deve avere specificata una causale. In caso di quinta proroga, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

In generale in una attività il numero di contratti a termine non può superare il 30% di quelli a tempo indeterminato in forza.

Altre novità in tema lavoro

Tornano i voucher, anche se reintrodotti in maniera parziale, potranno avere una durata massima di dieci giorni e potranno essere utilizzati nei settori alberghiero, agricoltura ed enti locali. Per maggiori informazioni clicca qui.

Tra le altre novità introdotte sul fronte lavoro, l’elevazione da 120 a 180 giorni del termine per impugnare il carattere a tempo determinato del contratto di lavoro. L’indennità per licenziamento illegittimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere va da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità.

Confermata fino al 2020 l’esonero contributivo per l’assunzione di giovani fino a 35 anni di età, beneficiando di uno sgravio pari al 50 per cento.

TAG: , ,