Scuola, la legge di bilancio 2018 tocca anche questo settore così importante. Vediamo le novità nello specifico
Scuola, ecco la legge sugli educatori socio-pedagogici
Tra i vari emendamenti emessi dalla Legge di Bilancio relatore Francesco Boccia, c’è anche questa nuova legge, la n° 2443 denominata legge Iori. Essa disciplina l’esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, nonché, la professione di educatore professionale socio-sanitario (nuova denominazione dell’attuale educatore professionale). A tal fine, stabilisce, in particolare, che l’esercizio delle rispettive attività è consentito – salve alcune previsioni transitorie rivolte a consentire, a determinate condizioni, l’esercizio della attuale professione di educatore – solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all’esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagogista e di educatore professionale sociosanitario. Al momento infatti, è riconosciuta solo la figura di Educatore Professionale.
Cosa cambia?
Ecco un riassunto fornito dall’ANIPED sui cambiamenti che porterà la nuova legge inmogni categoria professionale. Educatore professionale socio-pedagogico :la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a chi consegue un diploma di laurea nella classe di laurea L-19, Scienze dell’educazione e della formazione. Educatore professionale socio-sanitario: la qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a chi consegue un diploma di laurea abilitante nella classe di laurea L/SNT/2, Professioni sanitarie della riabilitazione.
Pedagogista: la qualifica di pedagogista è attribuita a chi consegue un diploma di laurea magistrale abilitante nelle classi di laurea magistrale: LM-50, Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-57, Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua; LM-85, Scienze pedagogiche; LM-93, Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education. Inoltre, è attribuita a professori universitari, anche fuori ruolo e in quiescenza, e a dottori di ricerca in pedagogia, anche se in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati, che abbiano insegnato discipline pedagogiche per almeno 3 anni accademici, anche non consecutivi, nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in discipline pedagogiche, anche se in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati.
Proroga graduatorie
La Legge di Bilancio, inoltre, proroga di un anno delle graduatorie per gli insegnanti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutico.