Dal 1° gennaio 2014, in sostituzione della TARES, è istituita la tassa sui rifiuti (TARI) componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Tale disciplina è integrata dal regolamento comunale. Il tributo è dovuto al Comune di Ascoli Piceno in relazione agli immobili assoggettabili al tributo che insistono, interamente o prevalentemente, nel territorio del Comune stesso.
Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
Per l’anno 2017, i termini di pagamento delle tre rate della TARI sono fissati al 30 aprile, 31 agosto e 31 ottobre dell’anno 2017, con possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30 aprile 2017. L’Ufficio Tributi nel mese di aprile 2017 ha inviato al contribuente l’avviso di pagamento con relativi modelli F24 precompilati per il versamento alle suddette scadenze.
In caso di smarrimento o di mancatore capito dell’avviso di pagamento e modelli di versamento, rivolgersi a detto Ufficio per riceverne un duplicato.
Presupposto della TARI
Presupposto della TARI è il possesso, l’occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Soggetti passivi
1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi dono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile detenute o occupate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Locali e aree scoperte SOGGETTI alla TARI
1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l’esterno qualunque sia la destinazione o l’uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta sia ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Locali ed aree scoperte NON SOGGETTI alla TARI
1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
– centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, silos e simili e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
– locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
– locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
– locali dove si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuta produzione e le modalità di smaltimento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all’art. 6 comma 2 del presente regolamento;
– aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
– aree scoperte impraticabili o intercluse da recinzione;
b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
c) aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
Determinazione della tariffa della TARI
1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Al fine della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente regolamento, fissati i coefficienti quantitativi e qualitativi qn e Iqs, sono determinate le tariffe specifiche (TS), date dal prodotto del costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata (Cmg) per i coefficienti di produzione quali-quantitativa di rifiuti (qn e Iqs), secondo la seguente formula: TS = Cmg x Ips x Iqs ove l’indice di produttività specifica (Ips) è dato dal rapporto tra la produttività quantitativa specifica per unità di superficie di un determinate tipo di utilizzazione (qn) e la produzione media generale per unità di superficie imponibile nota (Ips=qn/kgTot/mqTot). Tali tariffe accorpate in raggruppamenti comprensivi delle attività o utilizzazioni aventi omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, determinano le tariffe per ognuna delle categorie previste a copertura del costo del servizio.
4. Le tariffe della TARI, la tassa sui rifiuti, sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Sanzioni ed interessi
1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle prescritte scadenze del tributo dovuto, si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 23, comma 3 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sull’importo del tributo non versato o tardivamente versato si applicano gli interessi dalla data in cui il pagamento doveva essere effettuato, nella misura prevista dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
Ravvedimento operoso
Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare in via spontanea, con riduzione delle sanzioni, le violazioni ed omissioni connesse agli obblighi di versamento e di dichiarazione – prima che le stesse siano constatate o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Termini e modalità di definizione
La sanzione è ridotta nelle seguenti misure:
- entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,1% (1/10 dell’1%) giornaliero per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%, se la regolarizzazione avviene il quattrodicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%.
- Dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 1,5% (1/10 del 15%).
- Oltre il trentesimo giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%).
- Oltre il novantesimo giorno dal termine fissato per il versamento ed entro un anno dal medesimo termine la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%).
- A 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza;
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo.
Sull’imposta dovuta (al netto delle sanzioni) vanno poi calcolati gli interessi in funzione dei giorni intercorrenti tra il termine di legge entro cui doveva essere eseguito il versamento e la data in cui si esegue la regolarizzazione. Per il calcolo occorre tener conto delle seguenti percentuali d’interesse:
- 2,5% annuo dal 01/01/2012 al 31/12/2013;
- 1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014;
- 0,5% annuo dal 01/01/2015 al 31/12/2015;
- 0,2% annuo dal 01/01/2016 al 31/12/2016;
- 0,1% annuo a partire dal 1/1/2017.
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