Rimborso una tantum di 5mila euro per i danni terremoto. Lo annuncia la Cna che invita a inoltrare le richieste anche ai soci delle srl artigiane e commerciali.
L’indicazione della Cna
Sull’argomento le notizie sono ancora informali, fanno sapere da Cna, ma l’indicazione è quella di presentare la richiesta anche per i soci. “La notizia positiva si evince dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.8 del 27 marzo che fornisce disposizioni e chiarimenti operativi rispetto alla gestione degli interventi oggetto di convenzione stipulata tra lo stesso Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Economia ed i presidenti delle Regioni”, si legge in una nota Cna.
Cosa prevede
La convenzione prevede indennità ai lavoratori, sia dipendenti del settore privato, sia autonomi, che hanno dovuto sospendere l’attività a causa del terremoto. Le risorse finanziarie complessive, pari a 259,3 milioni di euro, sono ripartite in due differenti linee di intervento: 124,5 milioni di euro per la concessione di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito del sisma. 134,8 milioni di euro per la concessione di un’indennità una tantum da 5mila euro in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività d’impresa e i professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici. Sia nel primo che nel secondo caso le indennità verranno corrisposte dall’Inps sulla base dei risultati dell’istruttoria effettuata dalla Regione di competenza secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse.
Come presentare la domanda
Le domande per le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi delle zone colpite dal terremoto del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 possono essere presentate entro il 31 marzo tramite il sistema telematico CoMarche della Regione Marche. La normativa di riferimento è l’articolo 45 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016. Le misure di sostegno al reddito riguardano:
- indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, il cui importo è pari al trattamento economico di Cig con la relativa contribuzione figurativa. Sono interessate le tipologie contrattuali del tempo indeterminato, compreso l’apprendistato, il tempo determinato, sia a tempo pieno sia parziale. L’indennità spetta anche a quei lavoratori che non sono potuti andare al lavoro per infortunio o malattia conseguenti il terremoto o perché impegnati nella cura dei famigliari loro conviventi. Per i lavoratori del settore agricolo, l’indennità è riconosciuta per le ore di riduzione o sospensione dell’attività.
- indennità “una tantum” di 5 mila euro è destinata a lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, di attività di impresa e professionisti iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che hanno dovuto sospendere l’attività dopo gli eventi sismici di agosto e ottobre. La sospensione dell’attività può essere rappresentata anche dalla collocazione in Cig dei lavoratori da parte dell’impresa sempre che la causa sia legata al terremoto. L’indennità “una tantum” è concessa non solo al titolare d’impresa individuale ma anche ai soci lavoratori di società di persone. Vengono invece esclusi i soci lavoratori delle società di capitale in quanto, in questo caso, il titolare dell’impresa è la società. Nel caso in cui il titolare di attività d’impresa sia socio di due o più società di persone, l’indennità “una tantum” è riconosciuta per una sola società. Questo tipo di indennità viene concessa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato; il contributo “una tantum” è soggetto al regime “de minimis”.
La normativa non prevede un periodo minimo di sospensione dell’attività per gli eventi sismici. L’indennità per i lavoratori dipendenti decorre dal 24 agosto e dal 26 ottobre a seconda dell’inserimento del Comune nel cratere del terremoto da parte del decreto legislativo e termina al massimo il 31 dicembre 2016. Secondo la convenzione fra ministero del Lavoro, ministero dell’Economia e Finanze, presidente della Regione Marche del 23 gennaio 2017, la Regione istruisce e approva le pratiche secondo l’ordine cronologico di presentazione.