MONTEPRANDONE – Nuovamente le biomasse al centro dell’attenzione. Arriva inaspettata la decisione del Tar Marche, che ha accolto il ricorso della societa’ Urbinati G & C snc contro il diniego al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica a biomasse.
LA VICENDA – La ditta aveva chiesto l’autorizzazione nel novembre 2008 e solo nel maggio 2009 la Regione l’aveva informata della documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Ascoli Piceno; nello stesso mese il Comune di Monteprandone aveva dato parere favorevole all’impianto. La Provincia aveva concluso favorevolmente il sub procedimento Tua il 18 dicembre 2009, ma sette giorni dopo era entrata in vigore una legge regionale che imponeva di sottoporre il progetto a valutazione di impatto ambientale. Proprio sulla base di questa norma, nel maggio 2011 la Regione aveva negato l’autorizzazione. L’Urbinati snc ha lamentato la violazione del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento e il ritardo con cui e’ stata informata della richiesta di integrazioni.
LA DECISIONE – Secondo il Tar l’ingiustificato superamento del termine, in entrambi i casi, comporta la responsabilità della Regione. Nel momento in cui la Provincia aveva concluso il sub procedimento per rilasciare l’autorizzazione, la Regione avrebbe dovuto concludere il procedimento. Anche se formalmente le istanze della Provincia erano pervenute dopo l’entrata in vigore della legge 31, il dirigente della Rete elettrica regionale autorizzazione energetiche “doveva far riferimento alla normativa in vigore al momento della conclusione del sub procedimento, essendo ampiamente decorso il termine massimo per la conclusione del procedimento”. Ogni diversa conclusione, motiva il Tar, “darebbe luogo ad una indebita penalizzazione della ditta Urbinati”. I giudici comunque non hanno ravvisato nella Regione un comportamento volutamente ostruzionistico. Dall’accoglimento del ricorso “discende l’obbligo per la Regione di rilasciare alla ricorrente l’autorizzazione unica ex art. 12 non essendo emerse al riguardo altre ragioni ostative”.
La società aveva chiesto anche un risarcimento danni di 338.500 euro per le spese di progettazione e di istruttoria dovute al ritardo del procedimento e per il mancato guadagno. Il Tribunale amministrativo ha però respinto questa istanza, gli utili perduti nei tre anni trascorsi senza l’impianto potranno essere recuperati con tre anni in più di funzionamento.